Le detrazioni fiscali previste dalla finanziaria

Il Decreto Legge 22 Giugno 2012 (detto anche Decreto Sviluppo), convertito dalla Legge 7 Agosto n.134, ha prorogato fino al 30 giugno 2013 la possibilità di detrarre dall'imposte il 55% delle spese sostenute dal contribuente, relativamente:alla sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione

A partire dal 1° gennaio 2011, chiunque decida di sostituire gli impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e provveda alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, potrà beneficiare di una detrazione del 55% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali di pari importo e fino ad un massimo di 30.000 euro (spesa massima 54.545 euro).


Installazione di Pannelli Solari

A partire dal 1° gennaio 2011, chiunque decida di installare pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali, per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, potrà beneficiare di una detrazione del 55% delle spese sostenute da ripartire in 10 quote annuali di pari importo e fino ad un massimo di 60.000 euro (spesa massima 109.090 euro).


Chi può beneficiare dell’incentivo per l'installazione di una caldaia a condensazione?

Possono beneficiare della detrazione del 55% persone fisiche, professionisti, società e imprese, residenti e non residenti.


Edifici interessati

La detrazione del 55% spetta ai soggetti che sostengono le spese sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, o su unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale (anche rurali) siano essi:

  • di proprietà;
  • detenuti a seguito di contratti di affitto, comodato, usufrutto, leasing, nuda proprietà;
  • immobili in leasing (l'agevolazione spetta all'utilizzatore).


Quali interventi riconosce il fisco?

Le spese per le quali spetta la detrazione del 55% sono:

  • smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
  • fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
  • opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d'arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione. Nel caso di pannelli solari: fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento. Sia per le caldaie a condensazione che per i pannelli solari termici rientrano nelle spese detraibili anche le prestazioni professionali del progettista, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica (solo per le caldaie).


Come si fa a richiedere la detrazione del 55%?

Per ottenere l’agevolazione, i contribuenti che acquistano caldaie a condensazione o pannelli solari termici Beretta, dovranno richiedere l’asseverazione del tecnico abilitato, che attesti la rispondenza degli interventi ai requisiti richiesti dal decreto.

Per le caldaie con potenza < 100 kW e per i pannelli solari, l'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del costruttore dei prodotti.


Chi è il tecnico abilitato?

Ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari abilitati alla progettazione di edifici ed impianti e iscritti ai relativi ordini professionali. Per l’attestato di Certificazione energetica ove in vigore, saranno le singole Regioni ad indicare le figure abilitate.


A chi va inviata la documentazione?

La documentazione relativa alle spese sostenute deve essere inviata all’Enea, entro 90 giorni dalla fine dei lavori per via telematica, attraverso il sito internet www.acs.enea.it, dal quale si ottiene una ricevuta informatica. A seguito dell’approvazione del D.L. n. 185/2008, a decorrere dal 1° gennaio 2009, deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate una comunicazione utilizzando l’apposito modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009. L’obbligo riguarda soltanto i contribuenti i cui lavori terminano oltre l’anno in cui sono iniziati.


Come deve essere effettuato il pagamento?

Il pagamento delle spese deve essere effettuato:

A) Per persone fisiche, enti e soggetti di cui all'articolo 5 TUIR non titolari di reddito d'impresa, tramite bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione,
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

B) Per gli altri soggetti titolari di reddito d'impresa, non è stabilita una modalità obbligatoria di pagamento quindi può essere effettuato anche con assegno bancario, circolare, ecc.




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